PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - AVVOCATO RIVOLI TO



In linea con quanto disposto dall'articolo 24 della Costituzione, il patrocinio a spese dello Stato è uno degli strumenti di tutela che il nostro ordinamento riconosce ai non abbienti, a garanzia del diritto all'azione e alla difesa davanti a ogni autorità giurisdizionale. Questo istituto permette infatti di addossare allo Stato - in presenza di determinati requisiti - le spese di giustizia derivanti dall'esercizio di azioni civili, penali e amministrative, nonché quelle derivanti dal difendersi dalle altrui pretese nelle stesse sedi. Attualmente, la normativa di riferimento in materia di patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel Testo Unico Spese di Giustizia (d.p.r. 115/2002), che ha assorbito interamente le norme precedenti a riguardo modificandone il volto. L'attuale finalità dell'istituto, infatti, è sì rivolta a determinare condizioni di uguaglianza nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi, ma non impone più alla classe forense l'obbligo di svolgere attività gratuita, di natura onorifica, a favore dei non abbienti. Il diritto all'azione e alla difesa è, in questo modo, salvaguardato senza andare a discapito del diritto al compenso del difensore. Gli onorari del difensore saranno liquidati facendo riferimento ai valori medi delle tariffe professionali.

Quali sono i requisti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ammessa in ogni stato e grado del processo a determinati soggetti. Nel processo penale possono presentare istanza l'imputato, l'indagato e il condannato, ma anche il danneggiato che intenda costituirsi parte civile in giudizio, il responsabile civile e il civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria. Nei processi civili, tributari e amministrativi potrà invece farne richiesta ogni cittadino non abbiente, purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate. Alla condizione del cittadino è equiparata la condizione di stranieri residenti in Italia, apolidi ed enti e associazioni senza scopo di lucro.

Questi requisiti soggettivi, in ogni caso, devono associarsi a un imprescindibile requisito patrimoniale. Chi fa richiesta di ammissione al patrocinio deve avere un reddito non superiore a 11.528 euro, risultante dall'ultima dichiarazione e calcolato ai fini dell'Imposta Personale sul Reddito. Qualora il  richiedente conviva con il coniuge o altri parenti aventi reddito, i redditi si cumulano ai fini dell’ammissibilità della domanda. Tuttavia, per le cause aventi ad oggetto i diritti della personalità oppure nel caso in cui il richiedente sia in conflitto con gli altri componenti del proprio nucleo familiare si tiene conto solo del suo reddito. La possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato spetta anche agli stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano, agli apolidi ed agli enti e/o associazioni senza fine di lucro. Determinate circostanze, infine, escludono dal beneficio nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e patrimoniali. Tra le cause di esclusione si annoverano le condanne per determinate tipologie di reato, come quelli riguardanti la materia tributaria o i reati di associazione mafiosa.


Come effettuare la richiesta
Nel pieno rispetto dei principi generali del nostro ordinamento, la legge prevede che il non abbiente possa scegliere liberamente il proprio difensore da un elenco di professionisti che presentino i necessari requisiti. Nel processo penale, l'istanza dovrà essere rivolta al giudice adito e sottoscritta dal richiedente, con sottoscrizione autenticata dal difensore stesso. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni patrimoniali necessarie a valutare la presenza dei requisiti per l'ammissione. Eventuali falsità nelle dichiarazioni potranno comportare la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 309 a 1550 euro.
Queste regole si applicano anche ai processi civili ma, in questo caso, l'istanza dovrà essere proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente presso l'organo giudiziario adito. In caso di rigetto dell'istanza la richiesta potrà essere riproposta al giudice competente, che deciderà unitamente al merito.
Tra le spese ricomprese nel beneficio, accanto agli onorari del difensore, si annoverano le spese necessarie per l'audizione dei testimoni e gli onorari di consulenti tecnici di parte e investigatori privati. Le copie necessarie degli atti del procedimento, infine, saranno rilasciate gratuitamente.

AVV. STEFANIA CITA

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