PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - AVVOCATO RIVOLI TO
In linea con quanto disposto dall'articolo 24 della Costituzione, il patrocinio a spese dello Stato è uno degli strumenti di tutela che il nostro ordinamento riconosce ai non abbienti, a garanzia del diritto all'azione e alla difesa davanti a ogni autorità giurisdizionale. Questo istituto permette infatti di addossare allo Stato - in presenza di determinati requisiti - le spese di giustizia derivanti dall'esercizio di azioni civili, penali e amministrative, nonché quelle derivanti dal difendersi dalle altrui pretese nelle stesse sedi. Attualmente, la normativa di riferimento in materia di patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel Testo Unico Spese di Giustizia (d.p.r. 115/2002), che ha assorbito interamente le norme precedenti a riguardo modificandone il volto. L'attuale finalità dell'istituto, infatti, è sì rivolta a determinare condizioni di uguaglianza nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi, ma non impone più alla classe forense l'obbligo di svolgere attività gratuita, di natura onorifica, a favore dei non abbienti. Il diritto all'azione e alla difesa è, in questo modo, salvaguardato senza andare a discapito del diritto al compenso del difensore. Gli onorari del difensore saranno liquidati facendo riferimento ai valori medi delle tariffe professionali.
Questi requisiti soggettivi, in ogni caso, devono associarsi a un imprescindibile requisito patrimoniale. Chi fa richiesta di ammissione al patrocinio deve avere un reddito non superiore a 11.528 euro, risultante dall'ultima dichiarazione e calcolato ai fini dell'Imposta Personale sul Reddito. Qualora il richiedente conviva con il coniuge o altri parenti aventi reddito, i redditi si cumulano ai fini dell’ammissibilità della domanda. Tuttavia, per le cause aventi ad oggetto i diritti della personalità oppure nel caso in cui il richiedente sia in conflitto con gli altri componenti del proprio nucleo familiare si tiene conto solo del suo reddito. La possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato spetta anche agli stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano, agli apolidi ed agli enti e/o associazioni senza fine di lucro. Determinate circostanze, infine, escludono dal beneficio nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e patrimoniali. Tra le cause di esclusione si annoverano le condanne per determinate tipologie di reato, come quelli riguardanti la materia tributaria o i reati di associazione mafiosa.